Art. 205.
Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria.
1. Contro
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria
gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di trenta giorni
dalla notificazione del provvedimento, o di sessanta giorni dalla stessa, se
l'interessato risiede all'estero.
2. [Nei casi indicati dal comma 3 dell'art. 7
del codice di procedura civile, nel testo sostituito dall'art. 17 della legge
21 novembre 1991, n. 374, l'opposizione è proposta innanzi al giudice di pace
del luogo della commessa violazione. Resta ferma la competenza del pretore
quando, sia stata applicata una sanzione amministrativa accessoria].
3. Il prefetto, legittimato passivo nel
giudizio di opposizione, può delegare la tutela giudiziaria all'amministrazione
cui appartiene l'organo accertatore laddove questa sia anche destinataria dei
proventi, secondo quanto stabilito dall'articolo 208[Nota2] .


Assolvimento imposta di bollo domanda |
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Assolvimento imposta di bollo certificato |
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Distanza sicurezza, sorpasso, svolte |
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Educazione rispetto legge |
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Segnaletica per esercitazioni |
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