Art. 205. Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria.

1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, o di sessanta giorni dalla stessa, se l'interessato risiede all'estero.

2. [Nei casi indicati dal comma 3 dell'art. 7 del codice di procedura civile, nel testo sostituito dall'art. 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374, l'opposizione è proposta innanzi al giudice di pace del luogo della commessa violazione. Resta ferma la competenza del pretore quando, sia stata applicata una sanzione amministrativa accessoria[Nota1] ].

3. Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, può delegare la tutela giudiziaria all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore laddove questa sia anche destinataria dei proventi, secondo quanto stabilito dall'articolo 208[Nota2] .


 [Nota1]Comma soppresso dall'art. 23, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

 [Nota2]Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 107, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Successivamente, il comma 3 del presente articolo è stato così sostituito prima dall'art. 23, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e poi dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.